Art. 2.
(Obiettivi).

      1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

          a) sostenere l'acquisto in proprietà, da parte delle giovani coppie, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;

          b) agevolare, mediante l'istituzione del prestito d'onore a fini formativi, l'accesso al credito da parte dei giovani che intendono seguire un percorso formativo di livello accademico o professionale;

          c) incentivare l'imprenditorialità giovanile, tramite l'applicazione di un regime fiscale sostitutivo per i giovani e per le donne non occupati che intraprendono

 

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un'attività d'impresa o professionale in forma associata.